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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 22 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

(Nomina del comitato).

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

E' facoltativa la nomina del comitato dei creditori.

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(Requisiti per la nomina a curatore).

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Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

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Il giudice delegato può prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e, quando occorre, nomina uno stimatore.

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Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

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Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione.

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Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto Reale.

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Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto

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Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, un solo giudice

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giudice nomina il presidente del comitato.

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Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli articoli 98 a

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Con la sentenza il tribunale: 1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e

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rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

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Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito

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le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari.

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Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più

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curatore o li nomina di nuovo; 2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la metà.

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, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un

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la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge; 5) provvede nel più breve termine sui

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ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a otto

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del provvedimento, e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale, scegliendolo nel ruolo

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